Abbiamo voluto raccogliere in questa pagina le domande frequenti che vengono inviate al Consorzio Cortina d’Ampezzo.
Se non trovate la risposta non esitate a contattare il Consorzio.
L’articolo 8 dello statuto stabilisce i criteri di calcolo dei contributi ordinari. Ciascun consorziato ha l’obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie deliberate dall’Assemblea per gli scopi consorziali.
La misura e le modalità di ripartizione dei contributi alle spese vengono stabiliti come segue:
- 20% in ragione della lunghezza del fronte stradale sulle vie consorziali;
- 30% in ragione della superficie catastale del terreno
- 50% in ragione del numero dei vani utili edificati, questi verranno calcolati in relazione alla cubatura realizzata in rapporto 1:75
I criteri di cui sopra sono riferiti ai lotti indicati nella planimetria di cui al precedente art. 5.
Nel caso di comunione, o di proprietà frazionata quale ad esempio il condominio, il Consorzio provvederà a ripartire ulteriormente i contributi spettanti al lotto secondo la tabella millesimale di ripartizione della proprietà immobiliare fornita al Consorzio con istanza a firma di tutti gli interessati, o del loro legale rappresentante, conformemente alle disposizioni contenute nel precedente art. 6.
In mancanza della notifica nei termini della documentazione di cui innanzi, il Consorzio potrà procedere ad accertamenti d’Ufficio notificando all’interessato le proprie risultanze, avverso le quali potrà essere proposta motivata opposizione per rettifica entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine la ripartizione si intende accettata.
Le carature consortili ai fini della partecipazione e per l’espressione dei voti in assemblea, potranno essere espresse in milionesimi.
Il Consorzio Stradale può essere istituito anche con un atto notarile, in tal caso sono vincolati alle norme statutarie i soli aderenti (le firme di adesione devono essere autenticate dal notaio).
Il Consorzio Stradale Obbligatorio istituito ai sensi del D.L.L. 1446/18 viene invece costituito con spese molto più contenute, con una delibera del Consiglio Comunale, su domanda conforme alle disposizioni di almeno 1/3 degli interessati e predisposizione di talune documentazioni prescritte dalle norme. In questo caso il Consorzio vincola alla partecipazione tutti i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro territoriale consorziato, siano essi favorevoli o no. Il Comune può (e spesso lo fa) istituire d’Ufficio un Consorzio Stradale allor quando ne stabilisca un interesse ed un uso pubblico.
Qualora si viene a determinare un uso pubblico delle vie consortili, il Comune sarà obbligato a partecipare alle spese consortili in misura variabile dal 20% al 50% del bilancio ed in relazione all’importanza della strada.
Il Consorzio Stradale è l’Ente Locale Autonomo, istituito in conformità alle norme del Decreto Luogotenenziale n° 1446 del 1° settembre 1918 – tuttora vigente.
Si occupa della manutenzione delle sedi stradali e gestione dei relativi servizi Tecnico Amministrativi esistenti nel territorio consorziato.
A norma dell’articolo 6) “Variazioni di proprietà” dello statuto del Consorzio tutte le variazioni di proprietà, mortis causa o inter vivos, anche parziali ed a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata, allegando copia dell’atto, entro 30 giorni dalla data dell’avvenuto cambiamento; le variazioni come sopra comunicate, verranno apportate dal Consorzio nei ruoli successivi a quello in esazione.
La non ottemperanza all’obbligo di comunicazione – indispensabile per l’aggiornamento dei ruoli – autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d’Ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo verrà addebitato agli inadempienti.
Può derogarsi all’obbligo di trasmissione della copia dell’atto di compravendita nel caso in cui il dante o l’avente causa autocertifichi l’avvenuto passaggio di proprietà ed indichi i dati necessari per l’aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione, estremi catastali dell’immobile, estremi dell’atto di proprietà, consistenza e valore millesimale del bene immobile).
Tale compito esula dalle mansioni del Consorzio in quanto di esclusiva competenza dell’AMA Spa per conto del Municipio XV e di Roma Capitale.
In caso di disservizio invitiamo i Consorziati a farsi parte diligente segnalando direttamente all’AMA ed al Municipio.
La nuova legge sulla riscossione dei tributi affidata alle Esattorie comunali prevede la intestazione nelle cartelle al primo proprietario ed al suo domicilio fiscale e cioè all’indirizzo registrato all’anagrafe tributaria collegato al codice fiscale del contribuente.
Spesso il domicilio effettivo dell’utente è differente da quello fiscale, e perciò si creano le disfunzioni lamentate.
I Consorzi Stradali istituiti ai sensi del D.L.L. 1446/18 riscuotono i contributi nei modi e con i privilegi delle imposte dirette. Vale a dire che se i vari statuti non dispongono altrimenti, il Consorzio non si deve occupare di “rincorrere” gli utenti per ottenere il pagamento delle quote stabilite dall’assemblea, ma una volta compilato e calcolato il ruolo, trasferisce all’Esattoria il compito di riscuotere i contributi tramite cartelle; le somme incassate vengono versate direttamente sul conto del Consorzio a termini di legge.
La pulizia delle strade del consorzio viene effettuata secondo un calendario settimanale che potete trovare su questa pagina.
Fanno parte del Consorzio tutti i gli immobili siti nel Comprensorio di Viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni nell’ambito della zona definita dalla Convenzione fra la Soc. Agricola Acqua Traversa ed il Governatorato di Roma in data 22.1.1935, e ricompresi nella planimetria allegata allo Statuto sotto la lettera A.
Il Consorzio ha l’obbligo di procedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Il Consorzio ha altresì lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle opere di miglioramento delle sedi stradali e dei relativi servizi delle vie consorziali situate nel Comprensorio consortile.
In caso vengano realizzate entro i limiti del territorio altre vie aperte al pubblico transito, il Consorzio deve provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto.